| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 31/03/1998 n. 80Art. 45. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,". 5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchč l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. 10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei.Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante. 14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999. 15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, 16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,". 17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998. 19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. 20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". 21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|